31 dicembre 2020 in Efficacia

Avv. L. Pilon | Fondazioni: esercizio di attività d’impresa e sponsorizzazioni

di
Avv. Lorenzo Pilon
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Una fondazione mi riferisce di essersi vista opporre da una pubblica amministrazione il dubbio sulla effettiva sussistenza il requisito della mancanza di fine lucro per aver aperto la partita IVA sia pure al solo scopo di poter emettere fattura per alcune sponsorizzazioni ricevute.

Si tratta di una tesi non sostenibile, ma la cui infondatezza merita di essere argomentata sia per la qualità di chi l’ha sostenuta sia per prevenire il consolidamento di equivoci che, sia pure indirettamente, possano interferire negativamente sulle attività di interesse generale esercitate da soggetti a natura fondazionale.

 

1. L’esercizio di una attività economica da parte di una Fondazione

 

La dottrina giuridica e la giurisprudenza hanno sempre ammesso che l’esercizio di attività d’impresa non richieda affatto il c.d. “scopo di lucro soggettivo (inteso come l’intento dell’imprenditore di far propri gli utili conseguiti), e neppure che l’attività venga svolta con modalità che tendano a realizzare ricavi eccedenti i costi (cc.dd. metodo lucrativo o scopo di lucro oggettivo), ritenendo a tal fine sufficiente il mirare all’autosufficienza economica (c.d. “criterio di economicità”) (Cfr., per tutti, Campobasso G.F., Associazioni ed attività d’impresa, in Riv. Dir. Civ. 1994, II, 584; Cass. 6 agosto 1979 n. 4558 in Giust. Civ. 1980, I, 2267; Cass. Civ. Sez. Un. 11 aprile 1994 n. 3353, in Dir. Eccl. 1995, II, 463, con nota di Antonio Fucillo).

 

Ne deriva che nessuna preclusione giuridica sussiste non solo a che una fondazione svolga attività di natura commerciale, ma addirittura a che la svolga in forma imprenditoriale.
Anzi, già Costi (Fondazione ed Impresa, in Riv. Dir. Civ., 1968, I, 6-7) vedeva nella diffusione dello strumento della fondazione-imprenditore il veicolo per l’affermazione delle teorie istituzionalistiche dell’impresa: “essendo infatti la gestione legata ad uno scopo, statutariamente fissato e sottratto alla disponibilità dei gestori, l’organismo imprenditoriale non è più esposto al pericolo d’essere distolto dal perseguimento dello scopo cui rimane necessariamente vincolato”.

 

L’entrata in vigore del D. Lgs. 24.03.2006 n. 155 (Disciplina dell’impresa sociale) ha confermato il consolidato orientamento dottrinario e giurisprudenziale riconoscendo anche agli enti di cui al libro I° del Codice Civile di poter assumere la qualifica di impresa sociale.
Sul piano dommatico, pertanto, la distinzione tra attività istituzionale ed attività commerciale non appare rilevante. Infatti, secondo l’orientamento dottrinario e giurisprudenziale affermatosi:

  • la fondazione non può che operare nel rispetto dei vincoli statutari e di scopo che le sono propri;
  • nel perseguimento dei propri fini essa può svolgere attività di natura commerciale sia in via accessoria e strumentale che in via principale od esclusiva;
  • ciò che rileva è che essa, anche laddove assuma la qualifica di imprenditore, non si proponga lo scopo di lucro soggettivo;
  • le attività concretamente poste in essere, in quanto siano coerenti e funzionali con lo scopo della fondazione, hanno sempre natura istituzionale, potendo eventualmente anche qualificarsi come attività imprenditoriali commerciali ove siano poste in essere con criteri economici ed in via professionale. Una tale eventualità, tuttavia, non interferisce sulla soggettività giuridica propria della fondazione, ma imporrà solo di adeguare la propria organizzazione ed il proprio modus operandi allo statuto dell’imprenditore.

 


2. L’esercizio di attività economica da parte di un ente di Terzo settore

 

In un tale quadro tradizionale si è inserito il nuovo assetto giuridico derivante dalla Riforma del Terzo settore: D. Lgs. n. 112/2017 recante “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale” e D. Lgs. n. 117/2017 recante il “Codice del Terzo settore”.

 

Secondo l’impostazione generale voluta dal legislatore della Riforma, affinché un ente possa qualificarsi di Terzo settore deve (cfr. art. 4, comma 1, CTS):

  1. avere forma di organizzazione di volontariato, associazione di promozione sociale, ente filantropico, impresa sociale, rete associativa, società di mutuo soccorso, associazioni riconosciute e non, fondazioni;
  2. perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  3. non avere fine di lucro;
  4. svolgere un’attività di interesse generale;
  5. essere iscritto al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Gli enti di Terzo settore che svolgono le attività di interesse generale con modalità imprenditoriale, senza scopo di lucro, possono assumere la speciale qualifica di impresa sociale (che trova disciplina nel D. Lgs. n. 112/2017).

 


3. Ente di Terzo settore commerciale e non commerciale

 

Una tale impostazione generale, tuttavia, non esclude per gli enti di Terzo settore che non intendano assumere la qualifica di impresa sociale, la possibilità di svolgere attività economica.
Ciò emerge chiaramente dal tenore dell’art. 79, comma 2, del CTS che, introducendo il regime fiscale per gli enti di Terzo settore “diversi dalle imprese sociali” (cfr. comma 1), espressamente dispone che “Le attività di interesse generale di cui all’art. 5 (…) si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi (…)”.

 

Considerando una tale disposizione resta, quindi, confermato che:

  1. ciò che qualifica l’ente di Terzo settore è l’oggetto dell’attività svolta (che deve essere di interesse generale ai sensi dell’art. 5 CTS) e la mancanza del fine di lucro con cui essa viene svolta (requisito definito all’art. 8 CTS);
  2. ai fini dell’applicazione dello speciale regime fiscale di favore, l’ente deve qualificarsi come non commerciale secondo la previsione del comma 2 dell’art. 79 CTS (l’attività di interesse generale deve essere svolta o a titolo gratuito o anche dietro corresponsione di corrispettivo purché questi non superino i costi effettivi);
  3. l’elemento scriminante, pertanto, è il rapporto tra corrispettivi incassati e costi sostenuti e non necessariamente la gratuità dell’attività prestata;
  4. laddove, invece, per l’attività di interesse generale i corrispettivi superino i costi di più del 5%, a venir meno non è la qualifica di ente di Terzo settore, ma solo il diritto a valersi dello speciale regime fiscale ivi previsto.

 

Per espressa previsione dell’art. 79, comma 5, CTS, i proventi eventualmente derivanti da sponsorizzazione non sono considerati di natura commerciale ai fini dell’individuazione del regime fiscale applicabile.
E poiché, sia i corrispettivi derivanti dalle attività di interesse generale che rientrino entro i criteri di non commercialità fissati, sia i proventi da sponsorizzazioni (che ai particolari fini fiscali non rientrano tra quelli di natura commerciale) in via ordinaria devono essere accompagnati da fattura, il possesso della partita IVA in sé non è titolo né per qualificare l’ente come avente finalità speculativa (poiché, per l’ente di Terzo settore tale finalità è preclusa) né per qualificare come commerciale (pur ai soli fini fiscali) l’attività svolta dall’ente medesimo.

 

Lorenzo Pilon