Avv. L. Pilon | Rami di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti iscritti al RUNTS
Avv. L. Pilon | Rami di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti iscritti al RUNTS
Nel focus dedicato, contenuto all’interno del Rapporto Terzo Settore 2024 di Generali Italia (pag. 54), evidenziavo come fosse ancora estremamente esiguo all’interno del RUNTS il numero i rami Terzo Settore di enti religiosi civilmente riconosciuti (poche decine) rispetto al numero complessivo degli iscritti (che alla data considerata, 21.03.2024, erano già più di 120.000). Poiché, all’epoca, l’applicabilità del Codice di Terzo Settore non comprendeva ancora la parte fiscale (ancora in attesa del prescritto parere della Commissione Europea), ogni valutazione veniva rinviata al momento di integrale vigenza di tale normativa.
A partire dall’anno in corso anche tale periodo transitorio è superato e mi è sembrato, pertanto, doveroso tentare una verifica, sia pure ancora necessariamente empirica, sulle scelte operate dagli enti religiosi civilmente riconosciuti rispetto al Terzo settore.
L’indagine non mi ha, tuttavia, restituito elementi di discontinuità rispetto a quanto allora riscontrato.
La sensazione percepita, infatti, è di una dinamica di iscrizioni al RUNTS così caratterizzata:
- ancora molto pochi sono i rami di ente religioso civilmente riconosciuto né mi è parso di individuare un’accelerazione significativa nei mesi a cavallo dell’entrata in vigore della parte fiscale del CTS;
- ben più numerosi sono, invece, gli enti di diritto italiano di “ispirazione religiosa”, per una buona parte aventi già nella denominazione un chiaro riferimento al loro collegamento con le attività per lo più parrocchiali. In pratica, anche per effetto delle trasmigrazioni iniziali e di quella relativa alle ONLUS, sembra riproporsi lo schema operativo già in precedenza consolidato per il quale alcune attività delle parrocchie, soprattutto attività di oratorio o sportive, erano gestite attraverso associazioni di diritto civile dedicate (circoli Noi, gruppi sportivi CSI, ecc …);
- gli stessi rami spesso appaiono come rami ONLUS già in precedenza esistenti, ora trasmigrati nel RUNTS.
In definitiva, l’impressione è che i tempi non siano ancora maturi per poter comprendere quale sarà, a regime, la valorizzazione dello strumento del ‘ramo’ quale modalità di ingresso nel Terzo Settore da parte dei circa 35.000 enti cattolici iscritti nei registri prefettizi delle persone giuridiche.
Vi è, tuttavia, motivo di ritenere che la situazione attuale sia destinata a cambiare e di prevedere che vi sarà una diversa strutturazione della partecipazione degli enti religiosi, quanto meno di quelli cattolici, al RUNTS.
Tale convinzione si conferma dalla lettura del documento della CEI (peraltro condiviso anche da CISM e USMI), titolato “Enti ecclesiastici e Riforma del Terzo Settore. Indicazioni operative per le Diocesi e le Parrocchie – aprile 2026”.
In esso, infatti, dopo un sintetico ma completo esame degli aspetti rilevanti della normativa in materia di Terzo settore e di impresa sociale e sull’impatto concreto del regime giuridico e fiscale proprio di ETS e Imprese Sociali, dopo aver doverosamente ricordato che “Adeguarsi alla Riforma non è un obbligo ma una facoltà”, viene innanzitutto sottolineato che “Le attività di religione e di culto non possono essere svolte da ETS e da ‘Rami’”.
Questa sottolineatura appare essere la principale indicazione operativa su cui concentrare il discernimento degli enti ecclesiastici, seguita però subito da quella per la quale “Il modo proprio con ci gli enti ecclesiastici possono aderire alla Riforma è la costituzione di un ‘Ramo del Terzo Settore’ o ‘Ramo Impresa Sociale’”.
Tali due indicazioni operative, trovano, poi, specifica trattazione allorché vengono prese in esame le attività di oratorio.
E, infatti:
- viene ricordato in modo esplicito come “Le attività di educazione cristiana sono qualificate dalla normativa concordataria come ‘attività di religione e culto’, riconoscendo così il loro specifico carattere religioso. Ordinariamente le attività di oratorio sono organizzate dagli enti ecclesiastici e sono qualificate come tali (catechesi; oratorio estivo; pellegrinaggi e attività residenziali)”.
- viene, bensì, preso atto che “Un ente ecclesiastico può valutare la costituzione di un ‘Ramo di Terzo Settore’ per lo svolgimento di attività particolarmente complesse”, raccomandandosi però che, in una tale ipotesi, “Tali attività non dovrebbero in ogni caso sostituire interamente le attività di educazione cristiana svolte da Diocesi e Parrocchie al di fuori dei ‘Rami’”;
- viene, anche riconosciuto che “In alcune Diocesi alcune attività di oratorio negli spazi ecclesiali sono svolte da ETS e quindi qualificate ‘attività di interesse generale’”, anche qui, tuttavia, precisando che “è fondamentale che tali enti e le attività da essi organizzate non perdano una chiara appartenenza ecclesiale”.
Anche per le attività caritative viene articolata una specifica analisi, giungendosi anche per esse ad individuare nel “ramo” di ente ecclesiastico la forma preferibile e canonicamente più coerente per accedere al Terzo settore.
Le indicazioni operative fornite dalla Conferenza Episcopale Italiana, individuando nel ramo la modalità propria per l’adesione degli enti ecclesiastici al Terzo Settore, delineano quindi una prospettiva del tutto diversa da quella che oggi sembra emergere dallo stato delle adesioni al RUNTS.
Ritengo che se, come è auspicabile, in ottemperanza delle indicazioni della CEI, si potrà riscontrare una massiccia strutturazione in ramo del Terzo settore della attività diverse da quelle di religione e culto (art. 16 lett. b L. n. 222/1985), l’azione ecclesiale potrà accrescere la propria trasparenza complessiva, dando prova di una responsabile applicazione della propria autonomia ordinamentale nel rispetto i principi di libertà organizzativa e di laicità dello Stato.
Le indicazioni operative della Chiesa italiana vanno pienamente nella direzione di quanto si augurava Felice Scalvini nell’articolo apparso su Avvenire del 20.12.2025 “Forse in questo passaggio complesso determinato dall’avvento del Codice del Terzo Settore è contenuto un elemento provvidenziale che potrebbe fecondare le riflessioni sulla propria identità nel contesto attuale, e sulla strada da prendere per rinnovare la propria azione pastorale, ridimensionando quelle relative agli arbitraggi riguardo a eventuali convenienze fiscali e ai regimi di proprietà e controllo”.
Confido che questo verrà confermato dalla dinamica futura di accesso al RUNTS di rami di Terzo settore di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
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