08 giugno 2023 in Gestione del rischio

Avv. L. Pilon | L’assicurazione di collaboratori e volontari negli Enti Ecclesiastici

di
Avv. Lorenzo Pilon
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In questo breve scritto, si cercherà di verificare se la disciplina dei volontari contenuta all’art. 17 del CTS incida sulla modalità di partecipazione dei fedeli all’azione dei vari Enti Ecclesiastici e come l’obbligo assicurativo previsto all’art. 18 CTS si applichi a tali enti

1. Volontariato e attività di volontariato


L’art. 17 del CTS rappresenta una norma di particolare rilievo poiché contiene una definizione in positivo del volontario e delle caratteristiche dell’attività volontaria da lui svolta.


Su questo già molto si è scritto e dibattuto. Per le finalità di ausilio applicativo della presente nota è sufficiente richiamare al lettore che, in base alla richiamata norma:


a) il volontario è quella persona che “per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune (…) mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà(art. 17, co. 2);


b) la sua attività “non può essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario” (art. 17, co. 3);


c) “La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria” (art. 17, co. 5).


La lettera della legge induce a ritenere che una tale definizione giuridica di volontario e di attività di volontariato non esaurisca la propria efficacia all’ambito del Terzo Settore, ma si estenda a ogni ipotesi di attività di volontariato svolta, anche in forma individuale e anche a favore o per il tramite di soggetti non del Terzo Settore.


Ne consegue che mentre il volontario deve sempre possedere i requisiti soggettivi e oggettivi sopra specificati, gli enti che non siano di Terzo Settore e che usufruiscano delle attività di volontariato non saranno tenuti né all’obbligo di tenuta del registro dei volontari non occasionali (art. 17, co. 1), né all’obbligo di assicurarli (art. 18).


2. L’esercizio di attività di volontariato per il tramite e/o a favore dell’ente ecclesiastico


Come è noto l’Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto che svolga un’attività di interesse generale tra quelle elencate all’art. 5 CTS o un’attività d’impresa di interesse generale tra quelle individuate all’art. 2 del DIS, non assume mai la qualifica di ETS o di Impresa Sociale come soggetto, ma solo limitatamente al ramo di attività di interesse generale o, rispettivamente, d’impresa sociale che esso abbia appositamente costituito.


Nell’Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto che attivi il ramo ETS o IS, pertanto, coesiste sempre un duplice ambito di attività: quella di interesse generale rientrante nel ramo di Terzo Settore e quella istituzionale, ovvero l’attività di religione e culto che per esso è costitutiva ed essenziale (cfr. art. 2 L. n. 222/1985), e che sarà necessariamente estranea al Terzo Settore.


Potrà, pertanto, accadere – e non sarà infrequente che ciò avvenga – che uno stesso Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto veda impegnati dei volontari sia nelle proprie attività del ramo che in quelle istituzionali.


In tale ipotesi, mentre il volontario, qualunque sia l’attività dell’Ente Ecclesiastico nella quale sia impegnato, per qualificarsi tale dovrà sempre possedere i requisiti di cui all’art. 17, co. 2-7, CTS (precisamente: mettere per libera scelta a disposizione tempo e competenze; per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità; in modo personale, spontaneo e gratuito; senza fine di lucro neanche indiretto; potendo ottenere il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; senza avere alcun rapporto di lavoro o di collaborazione retribuiti con l’ente); l’ente sarà obbligato a iscriverlo nel registro dei volontari occasionali e ad assicurarlo ai sensi dell’art. 18 CTS solo se impegnato nelle attività del ramo e non invece per l’impegno svolto nelle attività istituzionali o comunque estranee al ramo ETS o IS.


Ciò non significa che l’assicurazione del volontario, anche se non obbligatoria secondo la normativa sul Terzo Settore, non sia comunque per l’Ente Ecclesiastico doverosa e/o opportuna.


3. L’assicurazione per gli enti canonici. Obbligo e opportunità


Infatti, il diritto canonico universale dopo aver richiamato ‘tutti gli amministratori’ dei beni ecclesiastici “ad attendere alle loro funzioni con la diligenza del buon padre di famiglia” (can. 1284 § 1), si premura di articolare in modo più dettagliato i doveri cui sono soggetti, 


prevedendo tra l’atro espressamente:


a) l’obbligo di “vigilare affinchè i beni affidati alla loro cura in qualsiasi modo non vadano distrutti o subiscano danneggiamenti, stipulando allo scopo, se necessario, contratti di assicurazione” (can. 1284 § 2, 1°);


b) l’obbligo di osservare “accuratamente, nei contratti di lavoro, anche le leggi civili relative al lavoro e alla vita sociale, secondo i principi dati dalla Chiesa” (can. 1286, 1°).


Attraverso i due precetti canonici ora richiamati l’ordinamento canonico attribuisce all’amministratore dell’Ente Ecclesiastico, innanzitutto, un obbligo di custodia dei beni ecclesiastici affidati alla sua amministrazione particolarmente accentrato alla conservazione degli stessi. Ove la diligenza dell’amministratore non sia sufficiente, viene espressamente richiamata l’attenzione sul contratto di assicurazione quale strumento tipico per trasferire all’esterno il rischio di perdita totale o parziale del bene ecclesiastico stesso.


In secondo luogo, viene richiamata particolare attenzione alla gestione dei rapporti di lavoro (e di quelli che siano, per un qualche effetto giuridico, a questi assimilabili) instaurati dall’Ente Ecclesiastico, applicando la modalità della c.d. canonizzazione delle leggi civili in materia.


Ciò apre una prospettiva rispetto alla rischiosità delle attività dell’Ente Ecclesiastico non dissimile da quella propria di altri soggetti giuridici.


Infatti, quanto al rapporto con i lavoratori subordinati e i collaboratori, il rinvio espresso alle leggi civili importa l’applicazione obbligatoria dei principali istituti di tutela giuslavoristici: il diritto al riposo, alle ferie e a permessi retribuiti; il TFR, le norme sulla stabilità del rapporto di lavoro; l’obbligo di garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre e la conseguente piena applicabilità del D. Lgs. n. 81/2008; la normativa sulla contrattazione collettiva e aziendale; ecc.


Con riguardo, invece, ai volontari, già esistono corpi normativi ad essi espressamente applicabili, seppure con delle mitigazioni determinate dalla specificità del rapporto (si pensi ad esempio alla normativa in materia di salute e sicurezza: cfr. art. 3, co. 12-bis del D. Lgs. n. 81/2008). 


Per gli aspetti relativi alla specificità dell’attività svolta dai volontari, il richiamo alla diligenza del buon padre di famiglia nell’amministrare, determina senz’altro la necessità di valutare adeguatamente i rischi ai quali è esposto il volontario anche nelle attività istituzionali e l’opportunità di valutare il modello proposto per le attività del ramo come modalità adeguata ed efficace per la loro gestione.


Ne consegue che sarà doveroso per l’ente assicurare anche i volontari ‘istituzionali’ per i rischi cui sono esposti personalmente (infortuni, malattie, …) o per i quali possono esporre i terzi o l’ente stesso con la loro attività (responsabilità civile).


Ne consegue, altresì, che nella costruzione del contratto assicurativo, potrebbe essere opportuno attenersi allo stesso modello imposto per i volontari del ramo, allo scopo di evitare da un lato disparità di trattamento tra volontari all’interno dello stesso ente e, dall’altro, una duplicazione di adempimenti gestionali che potrebbe incidere sulla effettività delle coperture.