16 aprile 2024 in Stabilità

Avv. F. Scalvini | Diritto Regionale Terzo Settore

di
Avv. Felice Scalvini
Volontario porge piatto di cibo in una mensa per i poveri
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L’articolo che segue intende evidenziare le regioni italiane che per prime hanno promulgato iniziative legislative in tema di Codice del Terzo Settore. Si contano oggi 5 regioni che, seppur con modalità in parte omogenee e in parte divergenti, hanno recepito la normativa nazionale facendola rientrare nel perimetro istituzionale di loro competenza.

A ormai quasi sette anni dalla promulgazione del Codice del Terzo Settore si contano sulle dita di una mano le regioni che hanno portato a termine una iniziativa legislative in materia. Per prima, nel 2022, s’è mossa la Toscana, seguita a ruota, sempre nello stesso anno, dal Molise. Il 2023 ha visto legiferare l’Umbria - che, limitandosi all’oggetto specifico dell’Amministrazione condivisa, ha implementato gli artt. 55, 56 e 57 del CTS – poi l’Emilia Romagna. Infine, il 25 marzo, il presidente della Regione Piemonte ha firmato la nuova legge. In tutto 5 regioni che, in modi diversi, hanno gestito l’atterraggio della normativa nazionale entro il perimetro istituzionale di loro competenza.

 

Non è questa la sede per analisi e comparazioni approfondite, ma semplicemente per sottolineare alcune linee di tendenza, parzialmente omogenee e parzialmente divergenti, che emergono dalla lettura dei dettati legislativi.

 

Innanzitutto, è il tema dell’Amministrazione Condivisa a risultare centrale in tutti i provvedimenti, a ribadire concretamente come sia questa la principale novità introdotta dal Codice e come sia generalizzata l’esigenza di intervenire, implementando e affinando strumenti e prassi. L’obiettivo è palese: aiutare questa nuova prospettiva a permeare il modo di operare delle amministrazioni territoriali, superando le incertezze e i disallineamenti che ancora sono frequenti. Una normativa, quella presente nei testi regionali, che, con modalità parzialmente diverse, ma nel complesso consonanti, ribadisce indirizzi, tende a rendere più chiari e strumentati i processi e, nell’insieme, incoraggia tutti i sistemi locali ad adottare in via definitiva questa nuova prospettiva.

 

Il secondo elemento che si ritrova in quattro delle cinque leggi citate - con l’esclusione solamente di quella umbra – è l’istituzione di organismi di partecipazione e collegamento tra gli Enti del Terzo Settore e le Amministrazioni regionali. Consulte, commissioni, osservatori, consigli regionali: le denominazioni sono varie, ma il dato istituzionale è la creazione di forme permanenti di raccordo, talché sia possibile indirizzare e sostenere in modo condiviso lo sviluppo e l’azione del Terzo Settore.

 

Un profilo pure regolato nelle quattro leggi sopracitate è quello delle modalità di messa a disposizione di immobili pubblici da riqualificare e valorizzare, nella palese e condivisibile convinzione che gli ETS, se adeguatamente stimolati e supportati, possano offrire un significativo contributo riguardo alla gestione di questo problema che affligge moltissime amministrazioni locali.

 

Da notare infine che solamente l’Emilia Romagna ha legiferato prevedendo forme specifiche di sostegno economico e stanziando adeguate linee di finanziamento.

 

Nel complesso dunque, un cantiere aperto del quale nei prossimi anni si potranno vedere risultati e sviluppi.