22 marzo 2023 in Stabilità

Anche gli Enti Religiosi si affacciano al RUNTS

di
Prof. Antonio Fici
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L’Ente Religioso che intenda avvalersi della Riforma del Terzo Settore per lo svolgimento delle proprie attività assistenziali può attribuirne la caratteristica di “ramo aziendale” e procedere con iscrizione al RUNTS

Una consultazione pubblica “completa” del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o RUNTS non è ancora possibile. Il Registro esiste, in esso è possibile iscriversi e nel medesimo possono già depositarsi gli atti e i documenti che la legge richiede siano depositati (a cominciare dai bilanci), ma coloro che sono interessati ad avere informazioni sugli enti del Terzo Settore e sulle vicende che li riguardano non possono ancora accedere al RUNTS per ottenerle. A quattordici mesi dall’avvio del RUNTS (avvenuto il 23 novembre 2021), è solo possibile visionare sul sito del Ministero del lavoro alcune “liste” di enti iscritti al RUNTS. Questi elenchi contengono solo alcune informazioni, quali codice fiscale, denominazione, sezione di appartenenza (ODV, APS, ecc.), nome del rappresentante legale, sede legale. Chiunque può aprirli e scaricarli da questo indirizzo.


In ragione di quanto sopra, la conoscenza del Terzo Settore, soprattutto quello post-riforma del 2017, è tutt’oggi alquanto limitata, anche se alcune significative informazioni si possono già ricavare.


Si sa, ad esempio, che poco meno di 100.000 enti del Terzo Settore risultano iscritti al RUNTS il 16 marzo 2023, giorno in cui si scrive. Di questi, la maggioranza relativa è costituita da associazioni di promozione sociale o APS (intorno al 40%). Seguono le organizzazioni di volontariato o ODV (circa il 30%) e poi le imprese sociali (circa il 25%), di cui la maggior parte sono cooperative sociali. Nell’ambito del restante 5%, spiccano gli “altri enti” del Terzo Settore (intorno al 3,5%). Vi sono poi, in numero molto limitato, società di mutuo soccorso, enti filantropici e reti associative.


Il quadro sopra raffigurato non è però indicativo delle attuali preferenze, perché dei 100.000 enti già iscritti al RUNTS la stragrande maggioranza è costituita da enti preesistenti al RUNTS, che al RUNTS sono giunti per effetto di trasmigrazione dai “vecchi” registri di ODV e APS, oppure (per quanto riguarda le imprese sociali) per effetto di comunicazione da parte del Registro delle imprese di dati antecedenti al 23 novembre 2021, data di avvio del RUNTS. 


Il “nuovo” Terzo Settore, quello costituito da enti registratisi nel RUNTS dopo l’avvio di questo Registro, ha sembianze molto diverse dal “vecchio”. Costituito al momento da circa 12.000 enti, in esso predominano le APS (intorno al 55%) e gli “altri enti” del Terzo Settore (intorno al 25%). Limitato, ancorché pur sempre significativo, il numero delle ODV (circa il 18%). La restante quota di enti neo-iscritti è costituita da società di mutuo soccorso, enti filantropici e reti associative.


Sebbene sia impossibile, come spiegato, accedere al RUNTS per acquisire informazioni sugli enti in esso iscritti, è possibile già oggi, dagli elenchi pubblicati nel sito ministeriale, acquisire consapevolezza che gli Enti Religiosi hanno cominciato ad avvalersi della riforma del Terzo Settore iscrivendo loro “rami” nel RUNTS.


Com’è noto, infatti, agli Enti Religiosi civilmente riconosciuti è consentito o costituire un autonomo (e dal loro distinto) ente del Terzo Settore, ovverosia un’associazione, una fondazione o una società impresa sociale da iscrivere al RUNTS, oppure individuare un “ramo” di attività di interesse generale, con un proprio regolamento ed un proprio patrimonio separato (e relativa contabilità), ed iscrivere questo “ramo” nel RUNTS. 


In tal modo, l’Ente Religioso che intenda avvalersi della riforma del Terzo Settore per lo svolgimento delle proprie attività assistenziali, sociosanitarie, educative, ecc., non ha la necessità di costituire un ente giuridico cui imputarle, ma può individuare questo proprio “ramo aziendale” ed attribuire ad esso la qualifica di terzo settore mediante iscrizione nel RUNTS. È tal fine necessario che gli enti religiosi “per tali attività [di interesse generale e a quelle “diverse” consentite dalla legge] adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del … Codice [del terzo settore] e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo Settore”. Inoltre, “per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all’articolo 13 [del Codice del terzo settore]”. In tal modo, peraltro, si ottiene il beneficio per cui “per le obbligazioni contratte in relazione alle attività [di interesse generale nonché a quelle “diverse” consentite dalla legge], gli enti religiosi civilmente riconosciuti … rispondono nei limiti del patrimonio destinato”. Pertanto, “gli altri creditori dell’ente religioso civilmente riconosciuto … non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività [di interesse generale nonché a quelle “diverse” consentite dalla legge]”.


Ebbene, poiché nel RUNTS manca una sezione apposita dedicata agli Enti Religiosi che in esso abbiano iscritto propri “rami”, e dal momento che, come spiegato, l’accesso al RUNTS da parte di “curiosi” non è ancora possibile, è solo esplorando queste liste di enti che può rilevarsi la presenza di enti religiosi che abbiano iscritto propri “rami”. 


Non avendo il “ramo” una soggettività giuridica e fiscale autonoma dall’Ente Religioso che l’abbia costituito, e risultando dunque iscritto al RUNTS non già il “ramo” bensì l’Ente Religioso che lo abbia costituito, la presenza di Enti Religiosi che hanno costituito “rami” a fini di iscrizione al RUNTS può al momento rilevarsi solo dalla denominazione con cui è avvenuta l’iscrizione (denominazione non necessariamente coincidente con quella dell’Ente Religioso che ha costituito il ramo, anche se a quest’ultima potrebbe fare riferimento). Si scopre così che alcune decine di “rami” sono effettivamente stati registrati da parrocchie, diocesi, istituti, enti diocesani, e ciò è avvenuto in diverse sezioni del RUNTS, la sezione APS e la sezione ODV, e soprattutto le sezioni “altri ETS” e “imprese sociali”, che sembrano essere le più gradite agli Enti Religiosi.


Al momento, per la ragioni anzidette, non è purtroppo possibile avere dati più precisi sul numero di Enti Religiosi che hanno già effettuato questa scelta, né tanto meno sulle percentuali di preferenze relative alla sezione di iscrizione nel RUNTS. È tuttavia significativo riscontrare come anche nel mondo, complesso e variegato, degli Enti Religiosi la riforma del Terzo Settore stia cominciando a prendere piede. Può dunque essere utile che gli Enti Religiosi ancora “sospesi” tra la scelta di entrare nel RUNTS o meno, e attraverso quale “porta” entrare, comincino a riflettere su tali questioni, anche in ragione del fatto che, quando interverrà l’autorizzazione europea alle norme fiscali del Terzo Settore, molti di essi non potranno più mantenere lo stato di ONLUS in precedenza assunto. L’ora delle scelte si avvicina sempre più.