31 dicembre 2020 in Efficacia

Prof. A. Fici | Adottate le linee guida ministeriali per la valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli ETS

di
Prof. Antonio Fici
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Il 12 settembre 2019 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale (n. 214) le linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale (VIS) delle attività svolte dagli enti del Terzo settore (ETS). Queste linee guida sono contenute nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 161959 del 23 luglio 2019.

Questo decreto ministeriale segue immediatamente quello contenente le linee guida per la redazione del bilancio sociale degli ETS, cioè il decreto del 4 luglio 2019, n. 161530 (pubblicato nella G.U. 09/08/2019, n. 186) sempre da parte del Ministero del Lavoro, di cui abbiamo dato già conto in un nostro precedente contributo.
Entrambi i decreti sono stati adottati ai sensi dell’art. 7, comma 3, l. 6 giugno 2016, n. 106, che affida, per l’appunto, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, la predisposizione di linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli ETS, anche in attuazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lettera o), ove è prevista sia la valorizzazione, a livello territoriale, del “ruolo degli enti nella fase di programmazione” sia l’individuazione di “criteri e modalità per l’affidamento agli enti dei servizi d’interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione (…) nonché criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni”.
La stessa norma sopra richiamata definisce la “valutazione dell’impatto sociale” (VIS) come una “valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all’obiettivo individuato”.
Si tratta, come peraltro evidenziato in sede ministeriale, di uno strumento di comunicazione e di attrazione, attraverso cui gli ETS rendono nota e conoscibile ai propri stakeholder “l’efficacia nella creazione di valore sociale ed economico”, in uno spazio temporale variabile dal breve al medio-lungo periodo.

Con la predisposizione delle linee guida, il Ministero del Lavoro ha inteso, dunque, fornire criteri e metodologie condivisi con cui gli ETS possono condurre valutazioni di impatto sociale, che consentano di valutare, sulla base di dati oggettivi e verificabili, obiettivi programmati e risultati ottenuti, allo scopo di rendere disponibili agli stakeholder informazioni sistematiche sugli effetti delle attività realizzate.
Il decreto contiene, altresì, l’indicazione dei soggetti obbligati alla redazione della VIS e i c.d. soggetti destinatari.
Analogamente con quanto previsto dal decreto in materia di bilancio sociale, non tutti gli ETS sono tenuti alla redazione della VIS, lo sono solo alcuni ed in presenza di determinate condizioni con carattere di eventualità.
Il ministero ha, infatti stabilito che “le pubbliche amministrazioni, nell’ambito di procedure di affidamento di servizi di interesse generale, possono prevedere la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale da parte degli ETS che intrattengono rapporti con le medesime PP.AA, sì da consentire una valutazione dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni e delle attività svolte”. L’obbligo della VIS è applicabile a quegli ETS impegnati in interventi ed azioni di media e lunga durata (almeno diciotto mesi) e di natura economica superiori ad euro 1.000.000, se sviluppati in ambito interregionale, nazionale o internazionale.

L’obbligo, pertanto, sussiste non sempre ma soltanto qualora:

  1. si tratti di un ente che svolga un’attività oggetto di un affidamento di servizi di interesse generale da parte di pubbliche amministrazioni;
  2. la pubblica amministrazione di riferimento abbia previsto la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale;
  3. l’ente sia impegnato in interventi di media e lunga durata, di almeno diciotto mesi;
  4. gli interventi abbiano natura economica e superino 1.000.000 di euro;
  5. gli interventi realizzati siano sviluppati in ambito interregionale, nazionale o internazionale.

Le procedure di affidamento dovranno, inoltre, prevedere modalità e tempi per la predisposizione e l’esecuzione della valutazione.
I costi della VIS dovranno essere proporzionati al valore dell’intervento e dovranno essere inclusi nei costi complessivi finanziati. Gli stessi potranno, altresì, essere impiegati secondo “tempi differiti” rispetto all’esecuzione delle attività, “in modo da cogliere gli impatti di medio e lungo periodo collegate al progetto”.
Prescindendo dall’individuazione della sfera degli obbligati, la VIS, come peraltro in materia di bilancio sociale, potrà essere redatta anche dagli ETS che volontariamente decidano di utilizzare tale strumento al fine di offrire ai propri “interlocutori” informazioni sulle attività svolte. Si tratta dunque di una VIS cui gli ETS si sottoporranno sostanzialmente su base volontaria.

Il decreto ministeriale individua, inoltre, la rosa dei possibili “destinatari” della VIS, ovverosia:

  • i finanziatori ed i donatori presenti o futuri;
  • i beneficiari ultimi di un intervento e tutti gli altri stakeholders interessati;
  • i lavoratori, collaboratori, soci e volontari dell’organizzazione;
  • i cittadini interessati a conoscere come e con quali risultati vengano impiegate le risorse pubbliche;
  • i soggetti pubblici interessati.

Tali soggetti “destinatari” potranno, dunque, utilizzare la VIS per “misurare” e “valutare” i propri interventi, presenti e futuri, i benefici sociali generati (o da generare) e, ad esempio, per comprendere le ricadute sociali ed economiche dei propri interventi.
Le linee guida contengono, tra l’altro, preziose informazioni riguardanti gli elementi che caratterizzano la VIS, con particolare riguardo ai parametri di misurazione. Obiettivo principale della “misurazione” è quello di rendere noto e divulgare il valore aggiunto sociale che è stato generato, i cambiamenti ottenuti grazie all’esecuzione del progetto e la sostenibilità dell’azione sociale.
L’ETS avrà facoltà di scelta delle metriche di valutazione d’impatto più adeguate alla tipologia di attività e progetti svolti. Il grado di complessità del sistema di valutazione potrà subire delle variazioni, che ben potrebbero dipendere dalle dimensioni dell’ente e dalla forma giuridica rivestita.
Se da un lato, dunque, all’ente è riconosciuto un elevato grado di autonomia nella scelta dei parametri valutativi di misurazione dell’impatto sociale, dall’altro, in sede ministeriale, sono stati elaborati dei “principi minimi” a cui l’ente stesso dovrà conformarsi, che spaziano dalla c.d. “intenzionalità”, ovverosia congiunzione della VIS con gli obiettivi strategici dell’ente, “rilevanza”, “affidabilità” e “misurabilità” delle attività che si prestano alla misurazione secondo parametri quantitativi.
Per la corretta formulazione della VIS, gli ETS dovranno prevedere all’interno del proprio sistema di valutazione “una raccolta di dati sia quantitativi che qualitativi, considerando indici ed indicatori, sia monetari che non monetari, coerenti ed appropriati ai propri settori di attività di interesse generale”.
L’analisi dovrà contenere dati riguardanti il processo di partecipazione utili a definire le “dimensioni di valore” della misurazione di impatto in relazione ai gruppi di stakeholders rappresentativi interni ed esterni all’ente (es. lavoratori, beneficiari, istituzioni rilevanti…). Essa dovrà inoltre comprendere la valutazione delle attività, dei servizi, dei progetti, degli input, degli output e, infine, degli outcome, intendendosi per quest’ultimi i “risultati indiretti della propria azione, effetti e cambiamenti realizzati sulla vita dei soggetti coinvolti e sugli individui in generale rispetto ai territori ed al contesto generale oggetto delle attività”.

Le fasi di misurazione dell’impatto sociale contenute nelle linee guida comprendono:

  1. l’analisi del contesto e dei bisogni partecipata dagli stakeholder;
  2. la pianificazione degli obiettivi di impatto;
  3. l’analisi delle attività e la scelta di metodologia, strumento, tempistica della misurazione rispetto agli obiettivi prefissati e alle caratteristiche dell’intervento;
  4. la valutazione: attribuzione di un valore, ossia di un significato ai risultati conseguiti dal processo di misurazione;
  5. la comunicazione degli esiti della valutazione che costituiranno la base informativa per la riformulazione di strategie e conseguenti obiettivi che l’organizzazione si porrà per lo sviluppo futuro delle proprie iniziative.

Quanto ai rapporti tra bilancio sociale e VIS, occorre premettere che il CTS (d.lgs. 117/2017) e il decreto legislativo in materia di impresa sociale (d.lgs. 112/2017) menzionano la valutazione di impatto sociale, rispettivamente, agli artt. 14, comma 1, e 9, comma 2. Tali norme obbligano, com’è noto, alcuni ETS alla redazione del bilancio sociale tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte.
Le valutazioni contenute nella VIS potranno prevedere un “sistema di indici e indicatori di impatto” da confrontare con i contenuti del bilancio sociale, di cui la VIS potrà divenire “parte integrante”.
Il paragrafo 6, sezione 5, delle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli ETS, prevede, infatti, che l’ente fornisca “informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi”.
Gli ETS che, invece, operano in contesti internazionali, e che sono tenuti all’adozione di sistemi di valutazione di impatto sociale riconosciuti in tali contesti, potranno formulare la VIS in osservanza di tali diversi sistemi di valutazione, poiché il decreto in esame li riconosce ed equipara a quelli prodotti in osservanza delle linee guida ministeriali.
Il decreto ministeriale individua, infine, il ruolo di alcuni “soggetti esterni”, i Centri di servizio per il volontariato (art. 61, CTS) e le reti associative nazionali (art. 41, CTS), nell’assicurare il supporto necessario per identificare validi indicatori di valutazione dell’impatto sociale, ritagliati sulle base delle concrete esigenze dei soggetti tenuti o comunque interessati all’utilizzo di tale strumento.