31 dicembre 2020 in Stabilità

Prof. A. Fici | La nuova Circolare ministeriale sugli adeguamenti statutari

di
Prof. Antonio Fici
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la Circolare del 31 maggio 2019, n. 13, fornisce “ulteriori chiarimenti” riguardanti, tra l’altro, la “gestione” dei tempi di adeguamento alla Riforma e gli effetti della mancata osservanza del termine del 2 agosto concesso agli enti del Terzo settore già costituiti (e iscritti nei registri di settore riservati alle Organizzazioni di volontariato, alle Associazioni di promozione sociale e alle ONLUS) per adeguarsi.

Il “dubbio” che la Circolare ha tentato di risolvere riguarda la natura del termine dei 24 mesi indicato dall’art. 101, comma 2, CTS, ove è stabilito, testualmente, che “fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale [e Imprese sociali] che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore”. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”.


Anzitutto occorre precisare che la norma richiamata si riferisce agli enti già iscritti nei registri di settore che, in via transitoria, sono considerati “equipollenti” al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Secondo l’orientamento espresso nella Circolare ministeriale n. 13/2019, la disposizione contenuta nell’art. 101, comma 2, CTS “attribuisce agli enti iscritti un onere ed al contempo una facoltà: sotto il primo profilo, il conformarsi, attraverso l’adeguamento statutario, al nuovo quadro normativo, più che l’assoggettamento ad un obbligo, rappresenta l’espressione attraverso la quale l’ente manifesta la propria libera scelta di permanere all’interno del Terzo settore (…)”. La previsione in commento, sempre secondo la linea interpretativa espressa in sede ministeriale, “per altro verso attribuisce ad ODV, APS ed ONLUS iscritte ai registri la facoltà di utilizzare entro la medesima data del 3 agosto 2019, per gli adeguamenti statutari, limitatamente alle nuove disposizioni inderogabili o per introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria (…) il regime cd. “alleggerito”, ovvero quello delle modalità e delle maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria”.

 

Se da un lato è fuor di dubbio che l’adeguamento statutario al nuovo quadro normativo non è un obbligo, poiché ODV, APS e ONLUS ben potrebbero decidere di non adeguarsi affatto alla riforma, uscendo così dal perimetro del Terzo settore, non è condivisibile, dall’altro lato, sostenere che gli enti che, invece, intendano permanere nel Terzo settore non siano tenuti all’osservanza del termine perentorio di 24 mesi, per effettuare l’adeguamento.
Dunque, fermo restando l’obbligo di adeguamento (e la relativa scadenza dei 24 mesi) per quegli ETS che intendano mantenere le rispettive qualifiche (e gli effetti che ne derivano), il legislatore, nella seconda parte dell’art. 101, comma 2, CTS, consente (e non obbliga, questa volta) di fruire di una modalità di approvazione semplificata per le modifiche statutarie (mediante le modalità e i quorum dell’assemblea ordinaria).
Il “doppio” riferimento temporale ai 24 mesi, contenuto nella norma richiamata, dev’essere, pertanto, letto nel senso di ritenere che:
– fino all’operatività del RUNTS, agli ETS già iscritti nei registri di settore (ODV, APS e ONLUS) si continuano ad applicare le norme previgenti e sugli stessi grava l’onere di adeguarsi al Codice del Terzo settore entro 24 mesi (sempreché intendano, naturalmente, mantenere il proprio status);
– entro questo medesimo termine di 24 mesi, il legislatore consente, inoltre, a tali ETS la possibilità – giova ribadirlo fermo restando l’obbligo all’adeguamento entro tale scadenza – di effettuare le modifiche statutarie avvalendosi delle modalità e delle maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.

 

La locuzione “possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria (…)” contenuta nella norma non fa, dunque, venir meno l’obbligo per tali ETS di adeguare i propri statuti entro il 2 agosto 2019.
E del resto la formulazione utilizzata dal legislatore è coerente con la circostanza per cui l’ETS può utilizzare il c.d. regime “alleggerito”, ma soltanto se le modifiche statutarie siano volte ad adeguare gli statuti alle nuove disposizioni inderogabili o per introdurre clausole che escludano l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria. Se l’ente, invece, in occasione dell’adeguamento, ritenesse di voler introdurre, ad esempio, ulteriori modifiche al proprio assetto organizzativo, non potrebbe più fruire delle modalità e dei quorum dell’assemblea ordinaria, ma resterebbe, in ogni caso, fermo l’obbligo di adeguamento.

 

Per gli enti dotati di personalità giuridica, la Circolare ministeriale precisa che “la scadenza individuata dalla legge non può riferirsi che alla data entro la quale l’organo statutario dell’ETS delibera la modifica statutaria, adeguando lo statuto alle previsioni codicistiche”. Secondo il Ministero, dunque, la scadenza temporale del 2 agosto 2019 costituisce “il termine entro cui la suddetta modifica può essere adottata utilizzando le maggioranze ordinarie e quindi il termine entro cui l’organo competente può dispiegare il proprio potere deliberativo” e non quello “di completare entro la citata scadenza l’intero iter includendo anche l’approvazione prefettizia o della Regione/Provincia autonoma”.
Anche in questo caso, è utile ribadire che, benché sia condivisibile l’assunto secondo cui non è richiesto agli enti dotati di personalità giuridica di concludere entro il 2 agosto 2019 l’iter di approvazione presso le competenti sedi regionali o prefettizie, è ad ogni modo necessario che gli stessi completino gli adeguamenti statutari alla disciplina del Terzo settore entro la scadenza indicata.

 

La mancata osservanza del termine di 24 mesi non è, dunque, priva di conseguenze: si tratta, infatti, di un onere di adeguamento volto a consentire a tali enti di mantenere la qualifica di ETS e il rispetto dello stesso non è unicamente riconducibile alla mera possibilità di adeguare gli statuti attraverso la cd. “via semplificata”, costituita dalle modalità e maggioranze dell’assemblea ordinaria. Ciò significa che le ODV, le APS e le ONLUS che vogliano essere sicure di mantenere il proprio status di ETS sono tenute all’adeguamento statutario entro questo termine perentorio. Solo così possono sfuggire agli eventuali controlli delle amministrazioni regionali che gestiscono i registri regionali di ODV e di APS e dell’Agenzie che gestisce quello delle ONLUS.

 

Tale interpretazione sembra, invero, indirettamente confermata dallo stesso Ministero, che, nella sua circolare del 31 maggio 2019, si premura di sottolineare quanto segue: “naturalmente rimane del tutto impregiudicata la potestà delle amministrazioni che gestiscono i registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale istituiti sulla base delle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000 di adottare, ancor prima della trasmigrazione, eventuali provvedimenti di cancellazione dai rispettivi registri nei confronti di enti a carico dei quali siano state riscontrate situazioni di contrasto rispetto al quadro normativo risultante dalla vigente normativa di riferimento, alla luce del dettato del primo periodo dell’articolo 101, comma 2 del Codice”.

 

Non appare, dunque, consigliabile superare questa scadenza o scoraggiare l’adeguamento entro il termine indicato. Ciò non produce come unica conseguenza l’impossibilità di operare le modifiche statutarie avvalendosi dei quorum dell’assemblea ordinaria, ma potrebbe, altresì, mettere in discussione lo status di ente del Terzo settore, nonché la possibilità di beneficiare di un’ulteriore agevolazione, quella dell’esenzione dall’imposta di registro (prevista dall’art. 82, comma 3, CTS), riservata a chi opera l’adeguamento entro il 2 agosto 2019. Quest’ultimo aspetto non è di poco conto, considerando la perdita che subirebbero i numerosi ETS “chiamati” all’adeguamento, che, tradotta in cifre, equivarrebbe ad una somma complessiva che si aggirerebbe intorno ai milioni di migliaia di euro.
Sebbene il Ministero auspichi, in modo del tutto condivisibile, che la funzione di accertamento “circa la effettiva conformità degli statuti alle disposizioni del Codice” sia in qualche modo da attribuirsi al procedimento successivo alla trasmigrazione nel RUNTS, non si esclude, anche secondo l’orientamento espresso nella Circolare, che gli attuali uffici che gestiscono i registri di settore “equipollenti” al RUNTS possano, in concreto, procedere a verifiche ed emanare, eventualmente, provvedimenti di cancellazione qualora dovessero riscontrare difformità tra gli statuti e la nuova disciplina in materia di Terzo settore.

 

A fronte di tali considerazioni è, dunque, possibile concludere nel senso di ritenere che non v’è alcuna ragione concreta che, nonostante la perdurante inoperatività del RUNTS, possa indurre gli ETS già costituiti a non procedere all’adeguamento statutario nel termine del 2 agosto 2019.

 

Antonio Fici